
Chi eredita un bene può acquisire l’eredità solo attraverso l’ “accettazione”. In pratica con l’accettazione l’erede acquisisce il diritto di ereditare dal momento in cui si apre la successione. Può essere espressa o tacita. Nel primo caso l’accettazione avviene mediante atto in cui davanti ad un Notaio viene dichiarato che si è disposti ad ereditare.
Esiste anche l’accettazione con beneficio d’inventario che impedisce la confusione tra il patrimonio dell’erede e quella del defunto, in questo modo i debiti ereditati vanno pagati entro il limite del valore del patrimonio ereditato. E’ utile quando l’entità dei debiti da pagare è sconosciuta. In caso di accettazione con beneficio d’inventario il Notaio acquisisce le disposizioni dell’accettante e procede con l’inventario dei beni alla presenza degli eredi e dei suoi creditori. Vengono descritti in modo dettagliato tutti beni mobili e immobili del defunto. Questo tipo di accettazione in alcuni casi è obbligatoria, quando ad esempio si è in presenza di un minore in cui è richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare.
Il chiamato all'eredità può anche rinunciare alla stessa. Particolare attenzione va posta quando il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari, poichè se la rinuncia non interviene entro tre mesi dal decesso il chiamato è considerato erede puro e semplice.